Se non pago Equitalia cosa rischio?
Chi non paga, entro i termini, la cartella di pagamento notificata da Equitalia può essere oggetto solo di esecuzione forzata e, quindi, di pignoramento. Questo perché la cartella esattoriale racchiude in sé sia i caratteri del:
– titolo esecutivo (il che vuol dire che ha la stessa forza di una sentenza definitiva del giudice)
– e, nello stesso tempo, del precetto (ossia un ultimo avviso a pagare, entro il termine indicato nella cartella stessa).
Il pignoramento
Le regole dell’esecuzione forzata esattoriale seguono le stesse norme (salvo alcune eccezioni) del pignoramento previsto dal codice di procedura civile. Pertanto detto pignoramento potrà avere ad oggetto:
Le regole dell’esecuzione forzata esattoriale seguono le stesse norme (salvo alcune eccezioni) del pignoramento previsto dal codice di procedura civile. Pertanto detto pignoramento potrà avere ad oggetto:
– beni immobili del debitore, anche se in comproprietà con altre persone (per es. il coniuge). Non si deve trattare però dell’unico immobile di proprietà adibito a residenza e destinato a civile abitazione;
– beni mobili del debitore, posseduti in casa o in azienda (gioielli, denaro contante, arredo, ecc.)
– lo stipendio entro i nuovi limiti stabiliti con l’ultima riforma del processo esecutivo;
– la pensione, anch’essa entro i nuovi limiti stabiliti con l’ultima riforma del processo esecutivo;
– il conto corrente in banca o alla posta, anch’esso entro i nuovi limiti.
– promuovere l’azione esecutiva vera e propria con il pignoramento;
– promuovere azioni cautelari quali il fermo di beni mobili registrati o l’ipoteca di diritti immobiliari;
– intraprendere ogni altra azione ordinariamente prevista per il recupero del credito.
Il contribuente deve in ogni caso essere informato anticipatamente riguardo ad ogni azione che Equitalia intende compiere per il recupero del credito.
Le misure cautelari
Equitalia potrebbe anche agire, prima, con le cosiddette azioni cautelari che non sono atti di espropriazione, ma solo garanzie volte a far pressione sul debitore per ottenere il pagamento. Si tratta del
– fermo auto
– ipoteca sugli immobili (anche sulla prima casa)
Si può andare in carcere se non si paga Equitalia?
No. Chi non paga volontariamente o per impossibilità economiche (perché nullatenente) non subisce alcuna sanzione di tipo personale o restrittivo. Il debitore, insomma, è esposto solo con il suo patrimonio presente e futuro.
I debiti passano agli eredi?
Si, tranne gli importi dovuti a titolo di sanzioni.
Gli eredi possono evitare di subentrare nei debiti rifiutando entro 10 anni l’eredità o accettandola con il beneficio di inventario. Attenzione: se l’erede è nel possesso dei beni del defunto, i termini si riducono a tre mesi per fare l’inventario e a 40 giorni successivi per accettare o meno l’eredità.
Si viene segnalati in Crif o alla Centrale rischi se non si paga Equitalia?
No. La segnalazione nell’elenco della Crif o della centrale rischi riguarda solo i rapporti bancari e i pagamenti con assegni.
Che succede se non ho redditi o beni intestati?
Il debito rimane e, salvo prescrizione (v. dopo), passerà un giorno agli eredi. Equitalia non può però svolgere altri tipi di azione se non quelle esecutive appena viste.
Una volta pignorati i beni che succede?
I beni pignorati vengono messi in vendita secondo le comuni aste ossia mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal decreto, a cura di Equitalia stessa, senza necessità di autorizzazione del giudice.
Equitalia non può chiedere l’assegnazione diretta dei beni pignorati né rendersi acquirente degli stessi, neppure per interposta persona.– promuovere l’azione esecutiva vera e propria con il pignoramento;
– promuovere azioni cautelari quali il fermo di beni mobili registrati o l’ipoteca di diritti immobiliari;
– intraprendere ogni altra azione ordinariamente prevista per il recupero del credito.
Il contribuente deve in ogni caso essere informato anticipatamente riguardo ad ogni azione che Equitalia intende compiere per il recupero del credito.
L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione.
Quali azioni può compiere prima Equitalia
Dopo che ha notificato la cartella di pagamento o comunicato di aver preso in carico le somme dell’accertamento esecutivo e decorso il termine per il relativo pagamento, può alternativamente o anche cumulativamente:
Solo nel caso di pignoramento immobiliare la procedura può essere avviata a condizione che prima sia stata iscritta ipoteca. L’ipoteca può essere iscritta solo se il debito supera 20mila euro. Il successivo pignoramento invece può essere avviato solo se il debito supera 120mila euro e a condizione che l’immobile non sia l’unica casa di residenza del debitore.
Entro quanto tempo Equitalia può procedere col pignoramento?
Equitalia può procedere ad esecuzione forzata non prima che sia decorso un termine differente a seconda del titolo esecutivo:
– in caso di notifica di cartella di pagamento e di provvedimento di rideterminazione, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica; a detto termine non si applica la sospensione feriale nel periodo 1° agosto – 15 settembre.
– in caso di accertamento esecutivo, ordinariamente, decorso il termine complessivo di 270 giorni (60 giorni, termine per il ricorso, 30 giorni, termine dilatorio per l’affidamento in carico a Equitalia, 180 giorni, sospensione legale della riscossione).
Intimazione di pagamento
Equitalia deve iniziare l’esecuzione forzata (con la notifica dell’atto di pignoramento) non oltre il termine di un anno dall’avvenuta notifica del titolo esecutivo (termine acceleratorio) e comunque non oltre il termine di prescrizione.
Se non notifica l’atto di pignoramento entro un anno dall’avvenuta notifica del titolo esecutivo, prima di procedervi deve notificare al debitore un’intimazione ad adempiere, conforme al modello ministeriale contenente l’intimazione a pagare quanto risulta dal titolo entro 5 giorni.
Secondo una giurisprudenza, l’atto di intimazione dovrebbe contenere l’indicazione del responsabile del procedimento ed in difetto sarebbe nullo.
Che succede se il debito è minore?
Se il debito da riscuotere è inferiore a 1.000 euro, Equitalia prima di iniziare l’esecuzione deve inviare al debitore, con posta ordinaria, una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo; deve poi attendere il decorso del termine di 120 giorni per iniziare l’esecuzione.
Quando si prescrivono i crediti di Equitalia?
Equitalia deve iniziare l’esecuzione entro il termine di prescrizione del credito.
I crediti tributari si prescrivono in termini differenti in relazione alla natura del tributo ed all’atto con il quale sono liquidati.
I tributi erariali (es. IRPEF, IVA, IRES, Registro, ipocatastali) oggetto di cartella di pagamento si prescrivono nel termine di 10 anni decorrente dalla scadenza del termine per il pagamento (60 giorni dalla notifica) o, se la cartella è impugnata, dal passaggio in giudicato della sentenza.
Le sanzioni si prescrivono invece in 5 anni decorrenti dallo stesso momento; tuttavia, se il titolo alla base del credito azionato è una sentenza passata in giudicato, si applica il termine di 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
I tributi locali periodici (TARSU, TOSAP e si ritiene anche ICI e IMU) si prescrivono nel termine di 5 anni; tuttavia se il titolo è una sentenza passata in giudicato, si applica il termine di 10 anni.
Equitalia può interrompere il decorso del termine di prescrizione notificando nuovamente la cartella di pagamento o l’intimazione al pagamento o l’atto di pignoramento.
Si ritiene che l’iscrizione di fermo del veicolo o di ipoteca sull’immobile non interrompano la prescrizione.
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