Fermo auto Equitalia nullo se la notifica della cartella è tardiva
È illegittimo il fermo amministrativodell’automobile se la notifica della cartella di pagamento di Equitalia è tardiva. A chiarirlo è la sesta sezione civile della Cassazione [1] di questa mattina.
L’ordinanza è l’occasione per ricordare, ancora una volta, i termini entro cui le cartelle di Equitalia devono essere notificate.
Irpef dovuta a seguito dei controlli automatici della dichiarazione dei redditi: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre).
Irpef dovuta a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Irpef dovuta a seguito di accertamento definitivo: entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Imposte locali (per esempio l’imposta sui rifiuti, Imu, Tasi): entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo; in mancanza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione relativa a Imu, Tasi, Tares/Tari o a quello per il quale l’imposta è dovuta.
Bollo auto: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo.
Imposta di registro: entro 10 anni da quando è stato accertato il mancato pagamento dell’imposta.
Multe: entro 5 anni da quando è stata contestata la violazione stessa.
Il fermo può essere iscritto solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (30 giorni se le somme sono dovute a seguito di accertamento esecutivo). Almeno 30 giorni prima del fermo, il contribuente deve essere raggiunto da un preavviso con cui lo si avverte che, in caso di omesso pagamento in detto termine, avrà luogo l’iscrizione del fermo.
[1] Cass. ord. n. 25331/15.
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