Equitalia, notifiche digitali con email certificata (PEC)
Per imprese e professionisti non saranno previsti altri metodi di notifica delle cartelle esattoriali, da parte di Equitalia, all’infuori della posta elettronica certificata.
Il nuovo sistema di comunicazione dei debiti tributari attraverso PEC, attualmente in fase di “rodaggio”, diventerà definitivo a partire dal 1° giugno 2016. In questo modo si avrà un doppio binario per le notifiche:
– le cartelle esattoriali indirizzate a imprese individuali o società, nonché a professionisti iscritti in Albi o elenchi, avverranno esclusivamente con modalità telematiche, ossia con la posta elettronica certificata indicata, rispettivamente, all’atto di iscrizione dell’impresa nella Camera di Commercio o al relativo ordine di appartenenza;
– le cartelle esattoriali indirizzate alle persone fisiche continueranno ad essere inviate in forma cartacea tramite postino (con il servizio di Poste Italiane) o con notifica a mano del messo comunale. Tuttavia, sarà facoltà del contribuente richiedere (in modo espresso) la notifica a mezzo PEC indicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
– le cartelle esattoriali indirizzate alle persone fisiche continueranno ad essere inviate in forma cartacea tramite postino (con il servizio di Poste Italiane) o con notifica a mano del messo comunale. Tuttavia, sarà facoltà del contribuente richiedere (in modo espresso) la notifica a mezzo PEC indicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Equitalia acquisirà gli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti mediante consultazione dell’Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (cosiddetto Registro Ini-Pec) [1]. Per agevolarne il reperimento, è previsto che all’Agente della riscossione sia consentita la consultazione telematica del Registro e l’estrazione, anche in forma massiva, degli indirizzi di PEC ivi presenti.
Che succede se l’indirizzo PEC non sarà valido o attivo?
In tal caso la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione.
In tal caso la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione.
A questo punto è molto importante che professionisti e imprese controllino che il proprio indirizzo risultante sul registro Ini-Pec sia quello effettivamente utilizzato, altrimenti potrebbero non venire mai a conoscenza della notifica. La verifica potrà essere effettuata al seguente indirizzo web:https://www.inipec.gov.it/cerca-pec.
Che succede se la cartella di posta elettronica è piena e l’email viene rifiutata?
Se la casella di posta elettronica non è stata svuotata dal suo titolare e, quindi, risultando “piena” non accetterà ulteriori comunicazioni, Equitalia effettuerà un successivo tentativo di invio entro 15 giorni dal primo e, dopo, depositerà l’atto presso gli uffici della Camera di Commercio. Di tale deposito sarà data comunicazione al contribuente attraverso
– pubblicazione dell’avviso sul sito della relativa Camera di Commercio
– invio di una raccomandata a.r.
Se la casella di posta elettronica non è stata svuotata dal suo titolare e, quindi, risultando “piena” non accetterà ulteriori comunicazioni, Equitalia effettuerà un successivo tentativo di invio entro 15 giorni dal primo e, dopo, depositerà l’atto presso gli uffici della Camera di Commercio. Di tale deposito sarà data comunicazione al contribuente attraverso
– pubblicazione dell’avviso sul sito della relativa Camera di Commercio
– invio di una raccomandata a.r.
Che succede se il destinatario non apre o non scarica l’indirizzo di posta elettronica?
La notifica si considererà ugualmente eseguita. I termini per un eventuale ricorso decorreranno non dalla data di apertura dell’email da parte del destinatario, ma da quella in cui il mittente avrà avuto la comunicazione – da parte del gestore dell’indirizzo di posta elettronica certificata – dell’avvenuta consegna del messaggio nella casella del destinatario (di norma l’email viene recapitata pochi secondi dopo l’invio).
La notifica si considererà ugualmente eseguita. I termini per un eventuale ricorso decorreranno non dalla data di apertura dell’email da parte del destinatario, ma da quella in cui il mittente avrà avuto la comunicazione – da parte del gestore dell’indirizzo di posta elettronica certificata – dell’avvenuta consegna del messaggio nella casella del destinatario (di norma l’email viene recapitata pochi secondi dopo l’invio).
Ecco perché sarà necessario acquisire l’abitudine di aprire la propria casella PEC almeno una volta al giorno, sincronizzandola con il proprio ordinario client di posta elettronica.
Per quel che attiene i privati – persone fisiche, a differenza di quanto previsto per imprese e professionisti la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta di ricevere per via telematica l’atto, ovvero a quello successivamente comunicato all’Agente della riscossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.
[1] Art. 6 bis del Codice dell’amministrazione digitale (Cad).
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