Accertamenti fiscali a sorpresa e senza garanzie
Contribuenti senza più garanzie: da oggi si potrà ricevere un accertamento fiscale senza previo avviso e, quindi, senza la possibilità di difendersi anticipatamente con quello che è sempre stato ritenuto un momento essenziale del diritto di difesa, il cosiddetto contraddittorio preventivo.
Con una sentenza che ha lasciato interdetti molti operatori del diritto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno fatto uscire di scena il contraddittorio in via amministrativa, fino a ieri ritenuto obbligatorio e condizione di validità dell’intera procedura di accertamento. Il confronto preventivo resta necessario solo per i tributi europei: in tutti gli altri casi, l’amministrazione finanziaria può procedere direttamente senza prima avvisare il contribuente.
Secondo la sentenza delle Sezioni Unite depositata ieri non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l’amministrazione finanziaria (e, segnatamente, per l’Agenzia delle Entrate) di attivare il contraddittorio prima dell’emissione dell’atto, salvo non sia espressamente previsto per legge. Si tratta, infatti, di un principio di derivazione comunitaria e pertanto applicabile solo ai tributi di matrice europea. Tuttavia, anche per questa ipotesi, perché operi la sanzione di nullità del provvedimento, occorre che il contribuente dimostri che in tale sede avrebbe concretamente potuto produrre elementi difensivi.
La conseguenza è che il contribuente, per gli accertamenti fatti “a tavolino”, senza cioè una ispezione della Guardia di Finanza, non sarà più oggetto di quelle garanzie ritenute invece sino ad oggi operanti. Il riferimento è soprattutto a Irap e Ires. In questi casi non è più necessaria la consegna del verbale al cittadino né il rispetto dei sessanta giorni dall’ispezione per emettere l’atto quando il provvedimento dell’ufficio è stato spiccato sulla base non di un accesso della Guardia di finanza, ma sulla base di notizie reperite da terzi. Diverso è il caso dell’Iva (che ha natura comunitaria) dove l’accertamento può essere annullato purché in giudizio il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa.
Resta confermato che la garanzia prevista dallo Statuto del Contribuente [2], secondo il quale l’accertamento non può essere emesso prima che siano decorsi 60 giorni dalla consegna del Pvc, è riferita solo alle ipotesi di provvedimenti conseguenti a verifiche eseguite presso la sede del contribuente. Ciò perché attraverso l’accesso vi è l’intromissione dell’amministrazione dei luoghi di pertinenza del contribuente alla ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli. Il contraddittorio rappresenta così la tutela per chiarire gli elementi acquisiti presso i locali.
Il diritto al contraddittorio preventivo permane laddove espressamente previsto dalla legge e cioè:
– accertamenti emessi in seguito a una verifica presso la sede del contribuente [2];
– accertamenti standardizzati (parametri) [3];
– liquidazioni delle imposte in base alla dichiarazione [4];
– liquidazione derivante dal controllo formale [5];
– accertamenti sintetici [6];
– recuperi a tassazione di deduzioni di costi relativi a operazioni intercorse con imprese con sede in Paesi black list [7];
– tutti gli accertamenti sull’abuso del diritto in generale anche se non espressamente richiamato [8];
– delle pretese in materia doganale [9].
Secondo la decisione quindi per tali provvedimenti vige l’obbligo per l’amministrazione di convocare preventivamente il contribuente, prima cioè di emettere l’atto impositivo.
Il chiarimento appare particolarmente importante poiché gli uffici, salvo espresse e ben chiare previsioni normative, raramente riconoscono tale diritto.
Il chiarimento appare particolarmente importante poiché gli uffici, salvo espresse e ben chiare previsioni normative, raramente riconoscono tale diritto.
LA SENTENZA
LA MASSIMA
Non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l’amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell’emissione dell’atto, salvo non sia previsto per legge. Si tratta, infatti, di un principio di derivazione comunitaria e pertanto applicabile solo ai tributi armonizzati. Tuttavia, anche in questa ipotesi, perché operi la sanzione di nullità del provvedimento, occorre che il contribuente dimostri che in tale sede avrebbe potuto produrre elementi difensivi.
Non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l’amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell’emissione dell’atto, salvo non sia previsto per legge. Si tratta, infatti, di un principio di derivazione comunitaria e pertanto applicabile solo ai tributi armonizzati. Tuttavia, anche in questa ipotesi, perché operi la sanzione di nullità del provvedimento, occorre che il contribuente dimostri che in tale sede avrebbe potuto produrre elementi difensivi.
[1] Cass. S.U. sent. n. 24823 del 9.12.2015.
[2] Art. 12 co. 7 St. Contribuente.
[3] Il contraddittorio è previsto dagli artt. 3, comma 185 della legge 549/1995 e 10, comma 3 bis della legge 146/1998.
[4] Il contraddittorio è previsto dagli artt. 36 bis comma 3 , Dpr 600/72 e 54 bis comma 3, Dpr. 633/73 nonché art. 6, comma 5 dello Statuto del contribuente.
[5] Previsto dall’art. 36 ter, Dpr 600/73.
[6] Secondo le previsioni contenute nel modificato art. 38, Dpr 600/73.
[7] Co. 11 articolo 110 del Tuir.
[8] Art. 10 bis dello Statuto del contribuente.
[9] Art. 11 co. 4 bis d.lgs. n. 374/90.
[2] Art. 12 co. 7 St. Contribuente.
[3] Il contraddittorio è previsto dagli artt. 3, comma 185 della legge 549/1995 e 10, comma 3 bis della legge 146/1998.
[4] Il contraddittorio è previsto dagli artt. 36 bis comma 3 , Dpr 600/72 e 54 bis comma 3, Dpr. 633/73 nonché art. 6, comma 5 dello Statuto del contribuente.
[5] Previsto dall’art. 36 ter, Dpr 600/73.
[6] Secondo le previsioni contenute nel modificato art. 38, Dpr 600/73.
[7] Co. 11 articolo 110 del Tuir.
[8] Art. 10 bis dello Statuto del contribuente.
[9] Art. 11 co. 4 bis d.lgs. n. 374/90.
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