Equitalia non può inviare le cartelle di pagamento con la posta
Equitalia starebbe inviando, da anni, ai contribuenti, cartelle di pagamento con un mezzo di notifica illegittimo: la classicaraccomandata con avviso di ricevimento, infatti, non è prevista dalla legge [1] come sistema per portare a casa dei cittadini le intimazioni di pagamento. L’unico sistema concesso all’Agente per la riscossione è far ricorso agli ufficiali della riscossione. È questa la sintesi di una sentenza della Commissione Provinciale di secondo grado dell’Emilia Romagna [2], una pronuncia che irrompe a ciel sereno su una materia che sembrava ormai messa a tacere da una decisione di segno opposto della Cassazione. Risultato: la notifica della cartella è nulla e, quindi, se ormai intervenuta la prescrizione, anche lo stesso diritto alla riscossione.
Secondo la CTR emiliana, Equitalia non è abilitata alla cosiddettanotifica diretta della cartella di pagamento a mezzo posta (ossia consegna, da parte del proprio personale, all’ufficio postale e spedizione con raccomandata) in quanto gli unici soggetti che possono notificare la cartella con raccomandata a/r sono gli ufficiali della riscossione, i messi notificatori, gli agenti della polizia municipale e gli altri soggetti abilitati per legge.
La norma in commento ha subìto, per anni, da parte di numerosi giudici di merito, un’interpretazione letterale: nel testo, infatti, non si fa riferimento alle raccomandate a.r. È proprio la CTR Emilia Romagna a far rilevare come solo nella vecchia formulazione l’invio diretto della cartella a mezzo raccomandata era prevista anche “da parte dell’esattore”, ma che – a seguito dell’intervento normativo operato del 1999 [3] – questo inciso è stato eliminato.
La questione della asserita illegittimità delle notifiche a mezzo posta sembrava ormai sepolta per via di una serie di interventi dellaCassazione che, dall’anno scorso, non fa che dire il contrario [4], ossia che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In senso contrario, tuttavia, si era espressa anche la stessa Suprema Corte nel 2013, secondo cui la notifica va fatta con le forme degli atti giudiziari e, quindi, con le buste di colore verde [5].
La notifica tramite posta
Secondo l’orientamento prevalente della Cassazione, Equitalia può notificare la cartella anche a mezzo posta, tramite invio di raccomandata in busta chiusa con avviso di ricevimento. Si tratterebbe di una modalità semplificata di notificazione effettuabile tramite raccomandata ordinaria disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario e non dalle più specifiche disposizioni sulla notifica per posta degli atti giudiziari. Pertanto, la busta e gli avvisi utilizzati sono di colore bianco.
Secondo parte della giurisprudenza, se il plico è consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, la notificazione si considera validamente eseguita se Equitalia si è rivolto all’Ufficio postale e l’affidamento del plico all’agenzia privata è avvenuto per autonoma determinazione da “Poste Italiane”. In senso più restrittivo, altra parte della giurisprudenza ritiene che le notifiche delle cartelle esattoriali possono avvenire con il servizio postale pubblico, ma mai con quello privato, come con un vettore o un pony express.
Il destinatario deve sottoscrivere l’avviso di ricevimento. Se rifiuta la sottoscrizione, la prova della consegna è fornita dall’operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.
In caso di impossibilità di consegna perché il destinatario è momentaneamente assente, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l’invio possono ritirarlo presso l’ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza (30 giorni).
Tuttavia, secondo una Cassazione, in ipotesi di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell’avviso di ricevimento, in quanto, dalla sola annotazione dell’Agente Postale riportata nell’avviso, non può ricavarsi l’avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità e la notifica non può ritenersi correttamente effettuata [6].
La Cassazione ha costantemente affermato che non è necessaria la redazione di alcuna relata di notifica e che questo è confermato per implicito dalla previsione secondo la quale Equitalia è obbligata a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione.
[1] Art. 26 del Dpr 602/73.
[2] CTR Emila Romgna, Bologna, sent. n. 2005/8/2015 del 12.102.2015.
[3] Art. 12 del Dlgs 46/1999.
[4] Cass. sent. n. 6395/2014, n. 23182/2015, n. 21558 del 22.10.2015; Cons. St. sent. n. 2570/2015.
[5] Cass. sent. n. 13278/2013.
[6] Cass. sent. n. 13278/2013.
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