L’avviso di iscrizione di ipoteca di Equitalia: notifica e contenuto
Perché Equitalia possa iscrivere ipoteca sull’immobile del contribuente moroso deve rispettare una procedura il cui elemento più importante è l’avviso di iscrizione ipotecaria: si tratta di una comunicazione preventiva, con cui viene assegnato al debitore un termine ultimo di 30 giorni per mettersi in regola; in mancanza, si procede all’iscrizione dell’ipoteca. Con una sentenza di questi giorni, la Cassazione è intervenuta sul punto ricordando che tale avviso può essere spedito anche con una semplice raccomandata con avviso di ricevimento, attraverso il servizio postale e non necessariamente con l’ufficiale giudiziario o con il messo notificatore: insomma, la stessa modalità prevista per la notifica della cartella di pagamento che, del resto, è l’atto preventivo (cosiddetto “titolo”) sulla base del quale è possibile dopo iscrivere l’ipoteca. Dunque, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario dell’avviso, alla data risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata, senza necessità di un’apposita relata di notifica, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza di Equitalia e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella. Ricordiamo peraltro che Equitalia è obbligata a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relata dell’avvenuta notifica o con l’avviso di ricevimento, a seconda della forma di notifica prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. Procedimento Come detto, l’iscrizione di ipoteca deve essere preceduta dalla notifica di un avviso di iscrizione ipotecaria, dopo di che Equitalia può procedere all’iscrizione vera e propria. La previsione tutela il debitore, in quanto è rivolta ad evitare che i ritardi nei pagamenti siano conseguenti a difetti o inefficienze nella notifica degli atti impositivi. Equitalia non è tenuta ad effettuare alcuna ulteriore o successiva comunicazione, neppure una volta che l’ipoteca sia già stata iscritta. Sarà eventualmente compito del contribuente verificare che l’immobile sia stato ipotecato, andando a richiedere, presso il competente ufficio, una visura ipocatastale. L’obbligo di preventiva comunicazione deve lasciare al contribuente un termine di 30 giorni affinché possa esercitare il diritto di difesa, presentando opportune osservazioni o provvedere al pagamento del dovuto. Per quanto non specificato dalla norma, la comunicazione deve contenere: – l’identificazione dell’immobile (occorre l’indicazione del subalterno catastale relativo alla porzione immobiliare interessata e l’indicazione della somma per la quale l’ipoteca è iscritta; – il valore dell’immobile compresa la relativa rendita catastale; – il prospetto degli atti impositivi alla base dell’iscrizione; – il termine entro il quale si può proporre opposizione e l’autorità a cui proporla; – il responsabile del procedimento (ma l’omissione non sarebbe causa di nullità dell’atto (anche se vi è giurisprudenza contraria a tale interpretazione). È rilevante l’indicazione degli atti impositivi e l’importo totale per cui si procede, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge. Limiti all’iscrizione di ipoteca Ricordiamo che Equitalia è soggetta ad alcuni categorici limiti per l’iscrizione di ipoteca che abbiamo sintetizzato in questo articolo: Equitalia e l’ipoteca: i limiti da rispettare
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