lunedì 30 novembre 2015

Equitalia: cartella nulla se la notifica va a vuoto senza ulteriori ricerche

Se l’ufficiale giudiziario incaricato di notificare la cartella di pagamento di Equitalia non trova il destinatario dell’atto nel luogo di residenza indicato sulla busta non può lavarsi le mani e chiudere le operazioni di notifica semplicemente scrivendo sulla relata “sconosciuto in loco”, ma è tenuto a effettuare ulteriori ricerche. Diversamente la notifica è nulla. Così, se il contribuente impugna il pignoramento subìto successivamente, o il preavviso di ipoteca o il fermo auto, sostenendo che nessuna cartella esattoriale gli è mai stata notificata prima, Equitalia, nel fornire la prova contraria, non può limitarsi a esibire una semplice notifica andata a vuoto per non avere l’agente notificatore trovato il destinatario all’indirizzo indicato sulla busta. È necessario dimostrare di aver tentato un’ulteriore e approfondita ricerca.
È quanto chiarito dalla Cassazione con una ordinanza pubblicata poche ore fa [1].
Secondo i Supremi giudici, è illegittima la notifica della cartella di pagamento se l’agente notificatore si limita ad annotare che il contribuente risulta sconosciuto. Perché il destinatario venga a conoscenza dell’atto di intimazione, è necessario effettuare le doverose ricerche, non bastano invece le mere attestazioni del messo notificatore “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco”.
La notifica non può essere valida se il tentativo di rintracciare il contribuente si è limitato solo al luogo di sua residenza anagrafica: la relata della cartella, che si è tentato di consegnare presso la residenza anagrafica del contribuente, non è sufficiente ad attestare l’irreperibilità assoluta dell’uomo solo perché il suo nome non era presente alla porta o sul citofono. Sebbene nessuna norma prescriva quali specifiche attività debbano esattamente essere compiute, né con quali espressioni verbali e in quale contesto documentale debba essere espresso il risultato di tali ricerche, è comunque necessario che emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Dalla mera attestazione “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco” non emerge – così si legge nel provvedimento della Cassazione – “se il messo notificatore abbia effettuato ricerche di sorta e, in ipotesi, quali per pervenire alla conclusione che il destinatario della notifica fosse sconosciuto in loco”.
IN PRATICA
Il tentativo di notifica presso la residenza anagrafica per attestare l’irreperibilità assoluta del destinatario non basta, perché anche se è ignoto il nuovo indirizzo del destinatario è compito del notificante verificare la presenza del destinatario sia all’indirizzo dove è stata richiesta la notifica che nell’intero comune; la relata «sconosciuto sui citofoni» non basta per fare presumere l’effettuazione di ricerche al fine di indicare il destinatario come «sconosciuto in loco», perché l’acquisizione di notizie e/o effettuazione di ricerche, pur non essendo regolata da alcuna norma, deve essere compiuta per giustificare il percorso logico inteso a ricondurre correttamente il tentativo di notifica. Risultato: il notificatore deve sempre verificare la presenza del destinatario sia all’indirizzo dove è stata richiesta la notifica sia nell’intero Comune. Infatti egli deve sempre verificare quanto già risulta dai registri pubblici.
[1] Cass. sent. n. 24082/15 del 25.11.2015


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