Equitalia poggia le proprie basi sulla rateazione
Anche dopo la mini riforma operata con D.Lgs. 159/2015, possiamo certamente affermare che la “sopravvivenza” di Equitalia è strettamente connessa con l’ampliamento delle procedure di rateazione.
Le azioni di recupero,
certamente più efficaci ed efficienti del passato, non sono insomma sufficienti
per agevolare la riscossione delle somme pendenti, complice il diffuso
stato di crisi finanziaria dei contribuenti.
Pertanto, si è riscontrato che l’unica via
d’uscita sia quella di consentire al contribuente unrientro rateale,
cercando di tollerare alcuni ritardi e disguidi, pur di incassare qualche cosa.
L’alternativa, ormai evidente, è quella di non recuperare più alcunché, magari
accodandosi ad altri creditori con maggior grado di privilegio.
In tal senso leggiamo l’ennesimo restyling all’articolo
19 D.P.R. 602/1973, sostanzialmente finalizzato a rendere libera e priva di
vincoli la rateazione di somme sino all’ammontare di 50.000 euro.
Probabilmente si va a racchiudere una
grande parte di posizioni pendenti, rendendole di fatto sempre ammesse alla
rateazione, senza più alcun vincolo di sorta.
Tale circostanza ben si evince dal nuovo
comma 1 della citata norma che, prima delle modifiche, prevedeva che: “L'agente
della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere,
nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello
stesso, laripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino
ad un massimo di settantadue rate mensili”.
Emergeva, infatti, un potere discrezionale
dell’agente della riscossione, sia pure da esercitarsi secondo modalità non
discrezionali, magari di fatto standardizzate con l’emanazione delle Direttive.
Oggi, invece, il nuovo comma 1 prevede
che: “L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara
di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà,concede la ripartizione
del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione deidiritti di
notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel
caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a
cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta
la temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.
Il cambio di passo appare evidente:
- il precedente “può concedere” viene sostituito da un generico
“concede”;
- la situazione di innesco era da verificare, mentre ora viene
semplicemente dichiarata dal contribuente.
E l’esistenza di una “free zone”
sino a 50.000 euro appare evidente dalla lettura del secondo periodo, dal quale
si ha modo di evincersi che, per importi superiori, “la situazione di
obiettiva difficoltà deve essere documentata”.
L’utilizzo dei termini non può essere
casuale:
- fino a 50.000 euro il contribuente dichiara ed Equitalia concede (senza alcuna
valutazione, sembrerebbe);
- oltre 50.000 euro il contribuente non può limitarsi a dichiarare ma deve
documentare, e la risposta di Equitalia torna a permearsi di discrezionalità (sempre
standardizzata secondo il contenuto delle Direttive), visto che l’agente “può
concedere”.
A tale ampliamento della concessione del
beneficio del pagamento rateale, corrisponde poi una sorta di patto di serietà,
che si evince dall’analisi delle cause di decadenza dal beneficio.
Infatti, nel vecchio sistema la decadenza
si produceva con il mancato pagamento di 8 rate,anche non
consecutive, mentre nel nuovo panorama il numero di appuntamenti mensili
“mancati” scende a 5.
Sembra, in sostanza, che si voglia
affermare:
- da un lato una maggiore elasticità all’accesso;
- dall’altro, una maggiore rigidità nella gestione degli impegni
assunti.
Tuttavia, anche nella gestione della
patologia si riscontra qualche cosa di positivo.
Infatti:
1.
il debitore decade automaticamente dal beneficio della
rateazione (e su questo non registriamo nessuna novità);
2.
l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente
ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione (ed anche su questo
aspetto nulla cambia);
3.
il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto
della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente
saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel
numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
La disposizione di cui alla lettera c),
invece, appare del tutto nuovo, e si configura come una sorta di ripescaggio
permanente del contribuente che non ha rispettato gli impegni.
Nulla di drammatico, verrebbe da dire,
poiché:
- si può avviare una nuova rateazione;
- per riattivare il beneficio è però necessario saldare
lo scoperto, integralmente;
- la scadenza dell’originaria dilazione non viene
modificata.
Qui si ha la conferma della importanza
attribuita alla rateazione.
Chi paga, in sostanza, mantiene il
beneficio, anche se la decadenza non seguita da un pronto rimedio potrebbe
determinare l’avvio delle azioni esecutive, poi nuovamente bloccate
dalla ripresa dei pagamenti.
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