domenica 10 gennaio 2016

Oneri di riscossione Equitalia: così cambia l’aggio sulla cartella

Dal 1° gennaio è cambia la disciplina dell’aggio, l’importo cioè corrisposto dai contribuenti sulla cartella di pagamento notificata da Equitalia e dovuto ad Equitalia stessa, a titolo di remunerazione, per via della sua attività di riscossione. È l’effetto di uno dei decreti attuativi della delega fiscale [1] e che finalmente ha visto il via con il nuovo anno. La prima modifica riguarda il nome: non si chiama più aggio ma “oneri di riscossione” per sottolineare la valenza di corrispettivo dovuto all’agente per la sua intermediazione nell’opera di recupero dei crediti dello Stato. La novità più rilevante è la riduzione della misura di tale onere. Se nel 2012, l’aggio corrispondeva al 9% dell’importo complessivo della cartella, mentre dal 2013 al 2015 era dell’8%, con l’ultimo intervento normativo gli oneri di riscossione scendono al 6% della cartella, con un ulteriore taglio al 3% in caso di pagamento tempestivo entro i primi 60 giorni dalla notifica, anche in modo dilazionato (con la cosiddetta rateazione) per come a breve si dirà. La riduzione al 3% degli oneri è dovuta solo nel caso di notifica della cartella di pagamento emessa da Equitalia (per esempio a seguito di avvisi bonari non definiti prima con l’Agenzia delle Entrate) e non anche nel caso di notifica di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo: si pensi agli avvisi di accertamento emessi dalle Entrate in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, Irap e Iva. Per tali atti, infatti, dopo 30 giorni dalla scadenza del termine per la loro eventuale impugnazione (60 giorni dalla notifica dell’atto o 150 in caso di accertamento con adesione), se non avviene il pagamento, il credito è affidato a Equitalia che provvede direttamente al pignoramento senza previa iscrizione a ruolo né successiva emissione e notifica della cartella di pagamento. Pertanto, una volta ricevuto l’atto esecutivo, qualora il pagamento non avvenga entro il termine di 60 o 150 giorni, gli oneri della riscossione saranno comunque addebitati al contribuente in misura piena (ora pari al 6%), a prescindere dalla tempestività del versamento. Viene infine previsto il pagamento (finora non previsto) degli oneri di riscossione pari all’1% delle somme dovute a seguito, ad esempio, di avvisi bonari, in caso di riscossione spontanea, prima della notifica della cartella di pagamento.

Pagamento della cartella

Oneri di riscossione
Entro 60 giorni dalla notifica 3%
Dopo 60 giorni dalla notifica 6%
Pagamento a rate: se la prima rata è pagata entro 60 giorni dalla notifica 3%
Avviso di accertamento esecutivo 6%
Riscossione spontanea a seguito di avvisi bonari 1%
Come si calcola l’onere di riscossione?
L’onere di riscossione si calcola sull’intero importo della cartella, comprensivo non solo della maggiore imposta addebitata al contribuente, ma anche sulle sanzioni, sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo comminati dall’ufficio delle Entrate e sugli interessi di mora. Restano escluse da tale calcolo solo le spese di notifica della cartella.

Sanzioni per infedele dichiarazione

Scendono, dal 1° gennaio, anche le sanzioni per infedele dichiarazione che (per le violazioni accertate dal 2016 in poi) passano dal 100% al 90%, con possibilità di ulteriore riduzione di 1/3 e, dunque, al 60% in caso di lievi infedeltà.

[1] Dlgs 159/2015.

Nessun commento:

Posta un commento