Ipoteca e cartella di pagamento Equitalia: il giudice competente
Il problema del giudice competente nei ricorsi contro le cartelle di pagamento di Equitalia genera, il più delle volte, problemi di corretta identificazione: ciò perché, in esse, sono spesso contenute richieste di pagamento relative a crediti di natura diversa. Sicché, contro il medesimo atto, andranno presentati due o più ricorsi a seconda del tipo di credito vantato dall’Agente della riscossione. Le cause, cioè, saranno scisse e distinte tra quelle di competenza (o meglio, giurisdizione) del giudice ordinario e quelle, invece, del giudice tributario (commissione tributaria provinciale).
A questo primo livello di distinzione se ne aggiunge, poi, un secondo: quello relativo alla fase in cui viene sollevata l’opposizione, se cioè ad esecuzione già avviata (nel quale caso si dovrà procedere davanti al giudice dell’esecuzione) o quando ancora si è in una fase prodromica. A volte, poi, si confonde l’ipoteca o il fermo auto come un momento dell’esecuzione forzata e, quindi, si cade nell’errore di ritenere che la competenza spetti al giudice dell’esecuzione. E, invece, non è così.
Ma procediamo con ordine e, in questo, ci viene in soccorso una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione di questi giorni [1].
A questo primo livello di distinzione se ne aggiunge, poi, un secondo: quello relativo alla fase in cui viene sollevata l’opposizione, se cioè ad esecuzione già avviata (nel quale caso si dovrà procedere davanti al giudice dell’esecuzione) o quando ancora si è in una fase prodromica. A volte, poi, si confonde l’ipoteca o il fermo auto come un momento dell’esecuzione forzata e, quindi, si cade nell’errore di ritenere che la competenza spetti al giudice dell’esecuzione. E, invece, non è così.
Ma procediamo con ordine e, in questo, ci viene in soccorso una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione di questi giorni [1].
Ricorso contro la cartella di pagamento
Contro le cartelle esattoriali, il ricorso andrà sollevato davanti giudice competente in base al tipo di tributo o sanzione di cui viene preteso il pagamento e, in particolare:
– multe stradali: giudice di pace
– contributi Inps e Inail: tribunale ordinario, sezione lavoro
– contravvenzioni: tribunale ordinario o giudice di pace (a seconda del valore e del tipo di contravvenzione)
– imposte e sanzioni relative ad imposte: commissione tributaria provinciale
– contributi Inps e Inail: tribunale ordinario, sezione lavoro
– contravvenzioni: tribunale ordinario o giudice di pace (a seconda del valore e del tipo di contravvenzione)
– imposte e sanzioni relative ad imposte: commissione tributaria provinciale
Ricorso contro fermo e ipoteca
Il ricorso contro il preavviso di fermo o di ipoteca, nonché contro lo stesso fermo o ipoteca segue le stesse regole del ricorso contro la cartella esattoriale. Ciò perché, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, tali misure sono di carattere “cautelare”, non costituiscono cioè una fase dell’esecuzione forzata, né l’anticipo (avendo un carattere puramente eventuale e a discrezione dell’ente della riscossione).
Tanto per fare un esempio, nel caso in cui l’ipoteca venga iscritta per il mancato pagamento di contributi previdenziali, una multa per violazione del codice della strada e un credito IVA, andranno presentati tre distinti ricorsi: uno al tribunale ordinario, un secondo al giudice di pace e il terzo alla CTP.
Il provvedimento, quindi, di iscrizione di ipoteca sugli immobili [2] appartiene alla giurisdizione del giudice tributario solo e qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria; spettando altrimenti la giurisdizione al giudice ordinario [3].
Pertanto da tale assunto discende che la controversia in ordine all’iscrizione ipotecaria emessa a tutela di crediti aventi natura non tributaria, in quanto relativi a sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari, sarà devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario [1].
Pertanto da tale assunto discende che la controversia in ordine all’iscrizione ipotecaria emessa a tutela di crediti aventi natura non tributaria, in quanto relativi a sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari, sarà devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario [1].
Ricorso contro il pignoramento
Diverso il caso in cui Equitalia abbia già avviato il pignoramento: in tale fase del procedimento, infatti, la “prima” competenza è del giudice dell’esecuzione forzata il quale deciderà immediatamente se sospendere o meno il pignoramento; quindi rinvierà il ricorrente, per la trattazione sul merito della causa, ai giudici competenti secondo le regole viste prima.
In definitiva, dopo la prima fase obbligatoria, anche in questo caso il ricorso verrà scisso tra differenti giurisdizioni e competenze.
In definitiva, dopo la prima fase obbligatoria, anche in questo caso il ricorso verrà scisso tra differenti giurisdizioni e competenze.
[1] Cass. S.U. sent. n. 23113/15 del 12.11.2015.
[2] Ai sensi dell’art. 77 del dpr 29 settembre 1973, n. 602.
[3] Cass. S.U. sent. n. 5286/2009, n. 641/2015; cfr., per le controversie in tema di fermo di beni mobili registrati, ex art. 86 del citato dpr n. 602/73, Cassazione S.U. sent. n. 14831/2008 e n. 15425/2014.
[2] Ai sensi dell’art. 77 del dpr 29 settembre 1973, n. 602.
[3] Cass. S.U. sent. n. 5286/2009, n. 641/2015; cfr., per le controversie in tema di fermo di beni mobili registrati, ex art. 86 del citato dpr n. 602/73, Cassazione S.U. sent. n. 14831/2008 e n. 15425/2014.
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