lunedì 18 gennaio 2016

fermo auto legittimo anche se c’è già ipoteca

Equitalia: fermo auto legittimo anche se c’è già ipoteca


Chi ha già un’ipoteca iscritta da Equitalia sulla propria casa rischia anche il fermo auto: infatti, le due misure cautelari non sono tra loro alternative e possono essere cumulate nei confronti dello stesso soggetto. Con la conseguenza che il debitore, a cui sia stato già posto il vincolo sulla casa, deve rimanere anche a piedi. Non rileva alcuna considerazione sulla sproporzione dei mezzi rispetto al debito, in quanto non si è ancora in una fase di pignoramento. È questa la sintesi di una recente sentenza del Tribunale di Catania [1] che non tarderà, sicuramente, a suscitare polemiche per l’accanimento dell’Agente di riscossione nei confronti del debitore.

Un accanimento che, secondo il giudice, non può essere stoppato in quanto la legge consente solo di ridurre il pignoramento del creditore quando questi aggredisca beni di valore eccessivo rispetto al proprio credito; invece, fermo auto e ipoteca si collocano in una fase anteriore all’esecuzione forzata, anzi sono del tutto slegate dal pignoramento. Si tratta, infatti, di misure cosiddette “cautelari”, volte e garantire il credito, non già a liquidarlo. Risultato: chi ha già la casa ipotecata non è al riparo neanche dalle ganasce fiscali.

La stessa sentenza, peraltro, fornisce altri due chiarimenti particolarmente importanti.

Il primo è una eccezione alla regola generale: regola che impone ad Equitalia, tutte le volte in cui, dopo la notifica della cartella di pagamento, lasci decorrere un anno senza promuovere l’azione esecutiva, di notificare al contribuente una intimazione di pagamentoprima di procedere al pignoramento [2]. Ebbene, tale norma non si applica nel caso di fermo auto o di ipoteca. La ragione è la stessa evidenziata poc’anzi: fermo e ipoteca non sono misure esecutive, ma cautelari e, quindi, soggette ad altre regole.
Dunque, non serve la previa intimazione ad adempiere perché tanto il fermo amministrativo sul bene mobile registrato e il relativo preavviso quanto l’iscrizione ipotecaria non possono essere considerati atti dell’espropriazione forzata.

La seconda precisazione: il preavviso di fermo non deve indicare necessariamente – come invece la cartella di pagamento – ilresponsabile del procedimento.

LA SENTENZA

LA MASSIMA
Deve essere rigettata l’opposizione agli atti esecutivi, così dovendosi qualificare la domanda del contribuente in quanto con essa si fanno valere vizi formali dell’atto impugnato per cui legittimato passivo in tale giudizio è il concessionario della riscossione, a nulla rilevando il fatto che sia stata iscritta ipoteca da parte del concessionario della riscossione in quanto le norme che disciplinano il fermo e l’ipoteca (rispettivamente l’articolo 86 e l’articolo 77 del Dpr 602/73) non prevedono che tali misure siano alternative tra loro potendo il concessionario della riscossione servirsi indifferentemente di entrambi gli strumenti previsti dalla legge per ottenere il pagamento del credito, dovendo inoltre osservarsi che il fermo amministrativo, ma anche il preavviso di fermo come l’iscrizione ipotecaria non possono considerarsi atti dell’espropriazione forzata per cui non devono essere preceduti dalla notifica dell’intimazione ad adempiere di cui al comma 2 dell’articolo 50 di detto Dpr.

[1] Trib. Catania, sent. n. 77/16 del 14.01.2016.
[2] Art. 26, co. 1, del Dpr 602/73.


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