lunedì 18 gennaio 2016

fermo auto legittimo anche se c’è già ipoteca

Equitalia: fermo auto legittimo anche se c’è già ipoteca


Chi ha già un’ipoteca iscritta da Equitalia sulla propria casa rischia anche il fermo auto: infatti, le due misure cautelari non sono tra loro alternative e possono essere cumulate nei confronti dello stesso soggetto. Con la conseguenza che il debitore, a cui sia stato già posto il vincolo sulla casa, deve rimanere anche a piedi. Non rileva alcuna considerazione sulla sproporzione dei mezzi rispetto al debito, in quanto non si è ancora in una fase di pignoramento. È questa la sintesi di una recente sentenza del Tribunale di Catania [1] che non tarderà, sicuramente, a suscitare polemiche per l’accanimento dell’Agente di riscossione nei confronti del debitore.

Un accanimento che, secondo il giudice, non può essere stoppato in quanto la legge consente solo di ridurre il pignoramento del creditore quando questi aggredisca beni di valore eccessivo rispetto al proprio credito; invece, fermo auto e ipoteca si collocano in una fase anteriore all’esecuzione forzata, anzi sono del tutto slegate dal pignoramento. Si tratta, infatti, di misure cosiddette “cautelari”, volte e garantire il credito, non già a liquidarlo. Risultato: chi ha già la casa ipotecata non è al riparo neanche dalle ganasce fiscali.

La stessa sentenza, peraltro, fornisce altri due chiarimenti particolarmente importanti.

Il primo è una eccezione alla regola generale: regola che impone ad Equitalia, tutte le volte in cui, dopo la notifica della cartella di pagamento, lasci decorrere un anno senza promuovere l’azione esecutiva, di notificare al contribuente una intimazione di pagamentoprima di procedere al pignoramento [2]. Ebbene, tale norma non si applica nel caso di fermo auto o di ipoteca. La ragione è la stessa evidenziata poc’anzi: fermo e ipoteca non sono misure esecutive, ma cautelari e, quindi, soggette ad altre regole.
Dunque, non serve la previa intimazione ad adempiere perché tanto il fermo amministrativo sul bene mobile registrato e il relativo preavviso quanto l’iscrizione ipotecaria non possono essere considerati atti dell’espropriazione forzata.

La seconda precisazione: il preavviso di fermo non deve indicare necessariamente – come invece la cartella di pagamento – ilresponsabile del procedimento.

LA SENTENZA

LA MASSIMA
Deve essere rigettata l’opposizione agli atti esecutivi, così dovendosi qualificare la domanda del contribuente in quanto con essa si fanno valere vizi formali dell’atto impugnato per cui legittimato passivo in tale giudizio è il concessionario della riscossione, a nulla rilevando il fatto che sia stata iscritta ipoteca da parte del concessionario della riscossione in quanto le norme che disciplinano il fermo e l’ipoteca (rispettivamente l’articolo 86 e l’articolo 77 del Dpr 602/73) non prevedono che tali misure siano alternative tra loro potendo il concessionario della riscossione servirsi indifferentemente di entrambi gli strumenti previsti dalla legge per ottenere il pagamento del credito, dovendo inoltre osservarsi che il fermo amministrativo, ma anche il preavviso di fermo come l’iscrizione ipotecaria non possono considerarsi atti dell’espropriazione forzata per cui non devono essere preceduti dalla notifica dell’intimazione ad adempiere di cui al comma 2 dell’articolo 50 di detto Dpr.

[1] Trib. Catania, sent. n. 77/16 del 14.01.2016.
[2] Art. 26, co. 1, del Dpr 602/73.


EQUITALIA: QUALI BENI MOBILI ED IMMOBILI NON PUÒ MAI PIGNORARE?

L’agente di riscossione delle imposte e delle sanzioni deve rispettare sempre delle regole nel momento in cui attiva le procedure di riscossione.


Equitalia, prima di pignorare i beni dei contribuenti, deve rispettare delle regole ben precise che prevedono determinati limiti e condizioni. Il pignoramento, che consiste in una serie di atti utili alla soddisfazione delle ragioni economiche del creditore, può essere effettuato su beni mobili ed immobili del debitore. Vi sono però dei beni che non possono mai costituire oggetto di pignoramento, anche se bisogna distinguere quelle ipotesi in cui sia Equitalia ad essere creditore oppure un altro soggetto. Allo stesso modo Equitalia incontra dei limiti laddove decida di ricorrere all'ipoteca. In tali casi il suo credito complessivo verso il debitore deve esser sempre superiore a 20.000 euro. Anche se l’ipoteca e il pignoramento sono 2 cose diverse, Equitalia infatti non può mai pignorare beni immobili se il suo credito non supera tale cifra.

Equitalia: può pignorare pensioni, stipendio e conto corrente?

Con riferimento al pignoramento delle pensioni, il Dl n. 83/2015 ha modificato l’art. 545 c.p.c. prevedendo che non può mai essere pignorata quella somma corrispondente alla misura mensile dell’assegno sociale aumentato della metà. L'assegno sociale è quella parte della pensione che assicura mezzi adeguati esigenze di vita. La somma della pensione impignorabile corrisponde a circa 680 euro. Nei casi in cui la stessa superi invece tale cifra, Equitalia incontra le stesse regole previste per lo stipendio. Ovvero l’importo eccedente non sarà interamente pignorabile, ma solo nei limiti di 1/5. Equitalia su uno stipendio non superiore a 2.500 euro può effettuare un pignoramento nei limiti di 1/10. Se lo stipendio è compreso fra 2.501 e 5.000 euro non può pignorare più di 1/7, se lo stipendio è superiore a 5.001 euro, può effettuare il pignoramento nei limiti di 1/5. Riguardo al conto corrente e alle pensioni accreditate sullo stesso, le modifiche apportate dal D.l. n. 83/2015 prevedono che
  • se la pensione è stata accreditata in data anteriore al pignoramento, possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (1440 euro).
  •  se la pensione è stata accreditata alla stessa data del pignoramento o in data successiva, il pignoramento non può essere superiore a 1/5.
Se il creditore agisce in violazione dei limiti imposti, andando magari a pignorare somme superiori a quelle determinate il pignoramento si considera (parzialmente)inefficace.

Quali le cose su cui non è possibile attivare il pignoramento?

Non sono anche pignorabili tutto l’arredamento (anche i letti), gli elettrodomestici, gli utensili da cucina e le polizze vita. Ogni creditore ed Equitalia può pignorare il fondo patrimoniale a condizione che il debito tributario sia stato contratto per esigenze della famiglia. All’infuori di tali casi, il creditore prima doveva dimostrare in giudizio che l’atto di costituzione del fondo aveva il solo intento di evitare di pagare il debito preesistente. In tali casi con l’azione revocatoria si poteva rendere inefficace l’atto stesso, previa prova dell’intento fraudolento del debitore. A seguito del Dl n. 83/2015, il creditore non dovrà più agire con l’azione revocatoria. Tutte le volte in cui il debitore costituisce il fondo patrimoniale successivamente alla nascita del credito, il creditore può procedere ad esecuzione forzata, anche senza aver ottenuto una sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria. L’unica condizione richiesta è che il creditore trascriva il pignoramento entro 1 anno dalla data della costituzione del fondo.






domenica 10 gennaio 2016

LA TUA SICUREZZA CI STA A CUORE


Oneri di riscossione Equitalia: così cambia l’aggio sulla cartella

Dal 1° gennaio è cambia la disciplina dell’aggio, l’importo cioè corrisposto dai contribuenti sulla cartella di pagamento notificata da Equitalia e dovuto ad Equitalia stessa, a titolo di remunerazione, per via della sua attività di riscossione. È l’effetto di uno dei decreti attuativi della delega fiscale [1] e che finalmente ha visto il via con il nuovo anno. La prima modifica riguarda il nome: non si chiama più aggio ma “oneri di riscossione” per sottolineare la valenza di corrispettivo dovuto all’agente per la sua intermediazione nell’opera di recupero dei crediti dello Stato. La novità più rilevante è la riduzione della misura di tale onere. Se nel 2012, l’aggio corrispondeva al 9% dell’importo complessivo della cartella, mentre dal 2013 al 2015 era dell’8%, con l’ultimo intervento normativo gli oneri di riscossione scendono al 6% della cartella, con un ulteriore taglio al 3% in caso di pagamento tempestivo entro i primi 60 giorni dalla notifica, anche in modo dilazionato (con la cosiddetta rateazione) per come a breve si dirà. La riduzione al 3% degli oneri è dovuta solo nel caso di notifica della cartella di pagamento emessa da Equitalia (per esempio a seguito di avvisi bonari non definiti prima con l’Agenzia delle Entrate) e non anche nel caso di notifica di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo: si pensi agli avvisi di accertamento emessi dalle Entrate in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, Irap e Iva. Per tali atti, infatti, dopo 30 giorni dalla scadenza del termine per la loro eventuale impugnazione (60 giorni dalla notifica dell’atto o 150 in caso di accertamento con adesione), se non avviene il pagamento, il credito è affidato a Equitalia che provvede direttamente al pignoramento senza previa iscrizione a ruolo né successiva emissione e notifica della cartella di pagamento. Pertanto, una volta ricevuto l’atto esecutivo, qualora il pagamento non avvenga entro il termine di 60 o 150 giorni, gli oneri della riscossione saranno comunque addebitati al contribuente in misura piena (ora pari al 6%), a prescindere dalla tempestività del versamento. Viene infine previsto il pagamento (finora non previsto) degli oneri di riscossione pari all’1% delle somme dovute a seguito, ad esempio, di avvisi bonari, in caso di riscossione spontanea, prima della notifica della cartella di pagamento.

Pagamento della cartella

Oneri di riscossione
Entro 60 giorni dalla notifica 3%
Dopo 60 giorni dalla notifica 6%
Pagamento a rate: se la prima rata è pagata entro 60 giorni dalla notifica 3%
Avviso di accertamento esecutivo 6%
Riscossione spontanea a seguito di avvisi bonari 1%
Come si calcola l’onere di riscossione?
L’onere di riscossione si calcola sull’intero importo della cartella, comprensivo non solo della maggiore imposta addebitata al contribuente, ma anche sulle sanzioni, sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo comminati dall’ufficio delle Entrate e sugli interessi di mora. Restano escluse da tale calcolo solo le spese di notifica della cartella.

Sanzioni per infedele dichiarazione

Scendono, dal 1° gennaio, anche le sanzioni per infedele dichiarazione che (per le violazioni accertate dal 2016 in poi) passano dal 100% al 90%, con possibilità di ulteriore riduzione di 1/3 e, dunque, al 60% in caso di lievi infedeltà.

[1] Dlgs 159/2015.

lunedì 4 gennaio 2016

TI STANNO DISSANGUANDO?


Ipoteca e cartella di pagamento Equitalia: il giudice competente

Il problema del giudice competente nei ricorsi contro le cartelle di pagamento di Equitalia genera, il più delle volte, problemi di corretta identificazione: ciò perché, in esse, sono spesso contenute richieste di pagamento relative a crediti di natura diversa. Sicché, contro il medesimo atto, andranno presentati due o più ricorsi a seconda del tipo di credito vantato dall’Agente della riscossione. Le cause, cioè, saranno scisse e distinte tra quelle di competenza (o meglio, giurisdizione) del giudice ordinario e quelle, invece, del giudice tributario (commissione tributaria provinciale).
A questo primo livello di distinzione se ne aggiunge, poi, un secondo: quello relativo alla fase in cui viene sollevata l’opposizione, se cioè ad esecuzione già avviata (nel quale caso si dovrà procedere davanti al giudice dell’esecuzione) o quando ancora si è in una fase prodromica. A volte, poi, si confonde l’ipoteca o il fermo auto come un momento dell’esecuzione forzata e, quindi, si cade nell’errore di ritenere che la competenza spetti al giudice dell’esecuzione. E, invece, non è così.
Ma procediamo con ordine e, in questo, ci viene in soccorso una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione di questi giorni [1].
Ricorso contro la cartella di pagamento
Contro le cartelle esattoriali, il ricorso andrà sollevato davanti giudice competente in base al tipo di tributo o sanzione di cui viene preteso il pagamento e, in particolare:
– multe stradali: giudice di pace
– contributi Inps e Inail: tribunale ordinario, sezione lavoro
– contravvenzioni: tribunale ordinario o giudice di pace (a seconda del valore e del tipo di contravvenzione)
– imposte e sanzioni relative ad imposte: commissione tributaria provinciale

Ricorso contro fermo e ipoteca
Il ricorso contro il preavviso di fermo o di ipoteca, nonché contro lo stesso fermo o ipoteca segue le stesse regole del ricorso contro la cartella esattoriale. Ciò perché, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, tali misure sono di carattere “cautelare”, non costituiscono cioè una fase dell’esecuzione forzata, né l’anticipo (avendo un carattere puramente eventuale e a discrezione dell’ente della riscossione).
Tanto per fare un esempio, nel caso in cui l’ipoteca venga iscritta per il mancato pagamento di contributi previdenziali, una multa per violazione del codice della strada e un credito IVA, andranno presentati tre distinti ricorsi: uno al tribunale ordinario, un secondo al giudice di pace e il terzo alla CTP.
Il provvedimento, quindi, di iscrizione di ipoteca sugli immobili [2] appartiene alla giurisdizione del giudice tributario solo e qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria; spettando altrimenti la giurisdizione al giudice ordinario [3].
Pertanto da tale assunto discende che la controversia in ordine all’iscrizione ipotecaria emessa a tutela di crediti aventi natura non tributaria, in quanto relativi a sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari, sarà devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario [1].

Ricorso contro il pignoramento
Diverso il caso in cui Equitalia abbia già avviato il pignoramento: in tale fase del procedimento, infatti, la “prima” competenza è del giudice dell’esecuzione forzata il quale deciderà immediatamente se sospendere o meno il pignoramento; quindi rinvierà il ricorrente, per la trattazione sul merito della causa, ai giudici competenti secondo le regole viste prima.
In definitiva, dopo la prima fase obbligatoria, anche in questo caso il ricorso verrà scisso tra differenti giurisdizioni e competenze.
[1] Cass. S.U. sent. n. 23113/15 del 12.11.2015.
[2] Ai sensi dell’art. 77 del dpr 29 settembre 1973, n. 602.
[3] Cass. S.U. sent. n. 5286/2009, n. 641/2015; cfr., per le controversie in tema di fermo di beni mobili registrati, ex art. 86 del citato dpr n. 602/73, Cassazione S.U. sent. n. 14831/2008 e n. 15425/2014.